LEGGE-675-96
LEGGE-675-96
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 1997 – Supplemento Ordinario n. 3
Testo della legge
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Finalita’ e definizioni).
fondamentali, nonche’ della dignita’ delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identita’
personale; garantisce altresi’ i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per “banca di dati”, qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o piu’ unita’ dislocate in uno o piu’ siti,
organizzato secondo una pluralita’ di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione,
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso
un numero di identificazione personale;
d) per “titolare”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalita’ ed alle modalita’ del trattamento di dati
personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per “responsabile”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu’ soggetti determinati diversi
dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante 1a loro messa a disposizione o consultazione;
h) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non puo’ essere associato ad un interessato
identificato o identificabile;
l) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
m) per “Garante”, l’autorita’ istituita ai sensi dell’articolo 30.
all’applicazione della presente legge, sempreche’ i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui
all’articolo 15, nonche’ le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
a) dal Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall’articolo
43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonche’ in virtu’
dell’accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30
settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto
di Stato ai sensi dell’articolo 12 della medesima legge;
c) nell’ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale
e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell’ambito del servizio
dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell’articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell’ambito
di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalita’ di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32,
commi 6 e 7, e 36, nonche’, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui
agli articoli 7 e 34.
medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l’ausilio di tali mezzi.
presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si
applicano in ogni caso le disposizioni dell’articolo 28.
presente legge e’ tenuto a darne notificazione al Garante.
2. La notificazione e’ effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro
mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonche’ dalla durata
del trattamento e puo’ riguardare uno o piu’ trattamenti con finalita’ correlate. Una nuova notificazione e’ richiesta
solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l’effettuazione della variazione.
3. La notificazione e’ sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
b) le finalita’ e modalita’ del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l’ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all’Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati
di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l’adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per
la sicurezza dei dati;
g) l’indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonche’ l’eventuale
connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in mancanza
di tale indicazione si considera responsabile il notificante;
i) la qualita’ e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del
codice civile, nonche’ coloro che devono fornire le informazioni di cui all’articolo 8, comma 8, lettera d), della legge
29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la
notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalita’ stabilite con il regolamento di cui all’articolo 33,
comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive
rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali.
Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite
verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili piu’ soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni
del titolare o del responsabile.
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del
trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita’ per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
iscritto circa:
a) le finalita’ e le modalita’ del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati
medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del
responsabile.
2. L’informativa di cui al comma 1 puo’ non comprendere gli elementi gia’ noti alla persona che fornisce i dati o la
cui conoscenza puo’ ostacolare l’espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il
perseguimento delle finalita’ di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1 e’ data al medesimo
interessato all’atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l’informativa all’interessato comporta un impiego di
mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero rivela, a giudizio del
Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresi’, quando i dati sono
trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all’articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita’ e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
espresso dell’interessato.
iscritto, e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’articolo 10.
(Casi di esclusione del consenso).
normativa comunitaria;
b) e’ necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e’ parte l’interessato o per
l’acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest’ultimo, ovvero per l’adempimento
di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
d) e’ finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi;
e) e’ effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative
finalita’, nel rispetto del codice di deontologia di cui all’articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita’ economiche raccolti anche ai fini indicati nell’articolo
13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) e’ necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumita’ fisica dell’interessato o di un terzo, nel caso
in cui l’interessato non puo’ prestare il proprio consenso per impossibilita’ fisica, per incapacita’ di agire o
per incapacita’ di intendere o di volere;
h) e’ necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all’articolo 38 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita’ e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento.
trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all’articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonche’ della logica e delle finalita’ su
cui si basa il trattamento; la richiesta puo’ essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non
minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non e’ necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
4) l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato:
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche’
pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i
dati sono comunicati o diffusi, della possibilita’ di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), puo’ essere chiesto all’interessato, ove non risulti
confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati,
secondo le modalita’ ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da
chiunque vi abbia interesse.
4. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato puo’ conferire, per iscritto, delega o procura a persone
fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla
fonte della notizia.
dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per
esclusive finalita’ inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e
dei mercati creditizi e finanziari nonche’ la tutela della loro stabilita’;
e) ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne
pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per l’esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell’interessato ai sensi dell’articolo 31, comma 1,
lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all’articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie
modificazioni ed integrazioni, verificandone l’attuazione.
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da
ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalita’ della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, sentiti l’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalita’
di cui al medesimo comma 2, in relazione all’evoluzione tecnica del settore e all’esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), sono
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l’osservanza delle norme che regolano la materia.
Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare purche’ destinati ad un trattamento per finalita’ analoghe agli scopi per i quali i dati sono
raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in
materia di trattamento dei dati personali e’ nulla ed e’ punita ai sensi dell’articolo 39, comma 1.
puo’ essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalita’ dell’interessato.
2. L’interessato puo’ opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del
presente articolo, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d) salvo che la decisione sia stata adottata in occasione
della conclusione o dell’esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell’interessato o sulla base di
adeguate garanzie individuate dalla legge.
dell’articolo 2050 del codice civile.
compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorita’.
a) con il consenso espresso dell’interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti
e le modalita’ che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilita’ e pubblicita’;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalita’, nei limiti al
diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell’essenzialita’ dell’informazione riguardo a fatti
di interesse pubblico e nel rispetto del codice di deontologia di cui all’articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attivita’ economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell’incolumita’ fisica dell’interessato o di un terzo, nel
caso in cui l’interessato non puo’ prestare il proprio consenso per impossibilita’ fisica, per incapacita’ di agire o per
incapacita’ di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di
cui all’articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalita’ e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell’ambito dei gruppi bancari di cui all’articolo 60
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
nonche’ tra societa’ controllate e societa’ collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con
finalita’ correlate sono stati notificati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalita’
per le quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, si applicano le disposizioni dell’articolo 27.
notificazione di cui all’articolo 7.
2. Sono altresi’ vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione,
ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell’articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante puo’ vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando
la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettivita’. Contro il divieto puo’ essere proposta
opposizione ai sensi dell’articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalita’ di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalita’ di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l’osservanza delle norme che
regolano la materia.
le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonche’ i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere
oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la
mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla
base di eventuali verifiche, il Garante puo’ prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il
titolare del trattamento e’ tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e’
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere
trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalita’ di interesse pubblico perseguite.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa
autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all’articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in
sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell’interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalita’ e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli
accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona
condotta secondo le modalita’ di cui all’articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall’articolo 43,
comma 2.
Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per il perseguimento di finalita’ di tutela dell’incolumita’ fisica e della salute dell’interessato. Se le
medesime finalita’ riguardano un terzo o la collettivita’, in mancanza del consenso dell’interessato, il trattamento puo’
avvenire previa autorizzazione del Garante.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all’interessato solo per il tramite di un
medico designato dall’interessato o dal titolare.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 e’ rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di
sanita’. E’ vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l’autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e’ vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalita’
di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l’osservanza delle norme che regolano la materia.
3, del codice di procedura penale, e’ ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalita’ di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e le precise operazioni autorizzate.
quando il trattamento dei dati di cui all’articolo 22 e’ effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per
l’esclusivo perseguimento delle relative finalita’, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell’essenzialita’
dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica il limite previsto per
i dati di cui all’articolo 24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformita’ del codice di cui
ai commi 2 e 3 puo’ essere effettuato anche senza l’autorizzazione del Garante.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all’articolo 31, comma 1, lettera h), l’adozione, da parte del Consiglio
nazionale dell’ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al
comma 1 del presente articolo, effettuato nell’esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed
accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero
successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e’
tenuto a recepire.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal
Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, esso e’ adottato in via sostitutiva dal Garante ed e’ efficace sino alla
adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni
contenute nel codice di deontologia, il Garante puo’ vietare il trattamento ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera
l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresi’, prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli
indicati negli articoli 22 e 24.
sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano le disposizioni dell’articolo 28.
pubblici economici, e’ consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla
legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono
ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui
all’articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con procedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se
risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici
economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.
oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non
appartenente all’Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento puo’ avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine e’ di venti
giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento e’ vietato qualora l’ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un
livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello
assicurato dall’ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalita’ del trasferimento e dei trattamenti previsti, le
relative finalita’, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento e’ comunque consentito qualora:
a) l’interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di
cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e’ parte l’interessato o per
l’acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest’ultimo, ovvero per la conclusione o per
l’esecuzione di un contratto stipulato a favore dell’interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento,
ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all’articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trasferiti esclusivamente per tali finalita’ e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumita’ fisica dell’interessato o di un terzo, nel caso in cui
l’interessato non puo’ prestare il proprio consenso per impossibilita’ fisica, per incapacita’ di agire o per incapacita’ di
intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di
informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l’osservanza
delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell’interessato, prestate anche con un
contratto.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo puo’ essere proposta opposizione ai sensi dell’articolo 29,
commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato nell’esercizio
della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalita’.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo e’ effettuata ai sensi dell’articolo 7 ed e’ annotata in
apposita sezione del registro previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione puo’ essere effettuata con
un unico atto unitamente a quella prevista dall’articolo 7.
Garante. Il ricorso al Garante non puo’ essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata
gia’ adita l’autorita’ giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al
Garante puo’ essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo
oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile un’ulteriore domanda dinanzi all’autorita’
giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l’interessato hanno diritto di essere sentiti,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facolta’ di presentare memorie o documenti. Il Garante
puo’ disporre, anche d’ufficio, l’espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con
decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti
dell’interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento e’ comunicato senza ritardo alle parti
interessate, a cura dell’ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di
presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarita’ del caso lo richiede, il Garante puo’ disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di
taluno dei dati ovvero l’immediata sospensione di una o piu’ operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di
avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non e’ adottata la decisione di cui al comma 4 ed e’ impugnabile
unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l’interessato possono proporre
opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione
del procedimento o dalla data del rigetto tacito. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al
divieto di cui all’articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e puo’ sospendere, a richiesta,
l’esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale e’ ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 22, comma 1, o
che riguardano, comunque, l’applicazione della presente legge, sono di competenza dell’autorita’ giudiziaria
ordinaria.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante e’ organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato
della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parita’.
I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle
materie del diritto o dell’informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per piu’ di una volta; per
tutta la durata dell’incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita’
professionale o di consulenza, ne’ essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne’ ricoprire cariche
elettive.
5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di
pubbliche amministrazioni o magistrati in attivita’ di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in
aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo’ essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennita’ di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo
presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un’indennita’ di funzione non eccedente, nel massimo, i due
terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennita’ di funzione sono determinate, con il regolamento di cui
all’articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e in conformita’ alla
notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento conforme
alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad
inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a
causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di rappresentativita’, la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformita’ alle
leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalita’, nonche’ delle
misure di sicurezza dei dati di cui all’articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei
dati o, comunque, delle modalita’ del trattamento o degli effetti che esso puo’ determinare, vi e’ il concreto rischio del
verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o piu’ interessati;
m) segnalare al Governo l’opportunita’ di provvedimenti normativi richiesti dall’evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull’attivita’ svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che e’
trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l’attivita’ di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorita’ designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi
dell’articolo 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all’articolo 4 e verificare, anche su richiesta dell’interessato, se
rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all’atto della predisposizione delle
norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, e’ tenuto nei modi di cui all’articolo 33, comma 5.
Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed
eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro mediante
almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell’ambito dell’ufficio per le relazioni con il
pubblico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, puo’ essere proposta opposizione ai sensi
dell’articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei
rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro dell’altro organo a partecipare alle
riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti all’ordine del giorno; possono
richiedere, altresi’, la collaborazione di personale specializzato addetto all’altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorita’ di vigilanza competenti
per il settore creditizio, per le attivita’ assicurative e per la radiodiffusione e l’editoria.
terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessita’ ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di
trattamento dei dati personali, puo’ disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si
svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi,
ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per
territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con
decreto motivato; le relative modalita’ di svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all’articolo 33,
comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro
designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante
indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se
l’accertamento e’ stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo e’ fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo
esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito
dall’articolo 42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della specificita’
della verifica, il membro designato puo’ farsi assistere da personale specializzato che e’ tenuto al segreto ai sensi
dell’articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalita’ tali da assicurarne la
segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle
funzioni dell’organo, da un numero delimitato di addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base di
criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e
riferisce oralmente nelle riunioni del Garante .
pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo
ufficio e’ equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il
relativo contingente e’ determinato in misura non superiore a quarantacinque unita’, su proposta del Garante
medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la
funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante.
2. Le spese di funzionamento dell’ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel
bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto
della gestione finanziaria e’ soggetto al controllo della Corte dei conti.
3. Le norme concernenti l’organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio del Garante, nonche’ quelle dirette a
disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilita’ generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
del tesoro, di grazia e giustizia e dell’interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento
sono altresi’ previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all’articolo 29, commi da 1 a 5,
secondo modalita’ tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del
contraddittorio tra le parti interessate, nonche’ le norme volte a precisare le modalita’ per l’esercizio dei diritti di cui
all’articolo 13, nonche’ della notificazione di cui all’articolo 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema
di regolamento e’ reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento puo’
comunque essere emanato.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante puo’ avvalersi dell’opera di
consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
5. Per l’espletamento dei propri compiti, l’ufficio del Garante puo’ avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione
informatica e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge,
appartenenti all’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilita’, ad enti
pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all’ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto cio’ di cui siano venuti a
conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
notizie incomplete o non rispondenti al vero, e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la
notificazione prevista dall’articolo 16, comma 1, la pena e’ della reclusione sino ad un anno.
altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, e’
punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da
tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca piu grave reato, chiunque, al fine di trarne per se’ o per altri profitto o di recare ad
altri un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24,
ovvero del divieto di cui all’articolo 28, comma 3, e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione e’ da uno a tre anni.
violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 15, e’ punito con la reclusione sino
ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena e’ della reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 e’ commesso per colpa si applica la reclusione fino ad un anno.
o dell’articolo 29, commi 4 e 5, e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
comma 4, e 32, comma 1, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a
lire sei milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, e’ punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
3. L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo e’ il Garante. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
legge 23 dicembre 1993, n. 547, e’ trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
prescrivono il consenso dell’interessato non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla
data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva
l’applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati prevista dalla presente legge.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima della data di entrata in vigore della presente legge o nei novanta
giorni successivi a tale data, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 devono essere effettuate entro il termine di
sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all’articolo 33, comma 1, ovvero, per i
trattamenti di cui all’articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, entro il 31 gennaio 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all’articolo 15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono
essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di cui all’articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all’articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all’articolo
22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all’articolo 24, possono essere
proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi dell’articolo 30, le
funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione, fatta
eccezione per l’esame dei ricorsi di cui all’articolo 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un’autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla
medesima autorizzazione, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
“ART. 10. – (Controlli). – 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati e’ esercitato dal Garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o
amministrativi soltanto attraverso l’acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell’articolo 7, fermo
restando quanto stabilito dall’articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l’erroneita’ o l’incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l’illegittimita’ del loro trattamento, l’autorita’ procedente ne da’ notizia al Garante per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo’ chiedere all’ufficio di cui alla lettera a) del primo comma
dell’articolo 5 la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma
intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro
cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l’ufficio comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le
determinazioni adottate. L’ufficio puo’ omettere di provvedere sulla richiesta se cio’ puo’ pregiudicare azioni od
operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita’, dandone
informazione al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non
automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, puo’ chiedere al tribunale del luogo ove risiede
il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l’integrazione, la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile”.
2. Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e’ sostituito dal seguente:
“1. E’ istituita l’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione, denominata “Autorita’” ai fini del presente
decreto; tale Autorita’ opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione”.
3. Il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e’ sostituito dal seguente:
“1. Le norme concernenti l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’, l’istituzione del ruolo del personale, il
relativo trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento delle carriere, nonche’ la gestione delle spese nei limiti
previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita’ generale dello Stato, sono adottate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro e su parere conforme dell’Autorita’ medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di
regolamento e’ reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento puo’ comunque
essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto per il personale del Garante per l’editoria e la
radiodiffusione ovvero dell’organismo che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite
massimo complessivo di centocinquanta unita’. Restano altresi’ fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2,
cosi’ come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV per il triennio
1996-1998”.
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole: “Garante per la
protezione dei dati” sono sostituite dalle seguenti: “Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali”.
quarto comma dell’articolo 8 ed il quarto comma dell’articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla
data di emanazione del decreto di cui all’articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell’interno
trasferisce all’ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8 della
legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonche’, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, nonche’ le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di
Stato. Restano altresi’ ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti piu’ restrittivi in materia di
trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), della presente legge, resta fermo l’obbligo di
conferimento di dati ed informazioni di cui all’articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1 aprile 1981, n. 121.
milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997,
all’uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l’accantonamento riguardante il Ministero degli affari
esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l’accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli
anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell’accantonamento riguardante il
Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell’accantonamento
riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
trattamenti svolti senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluni dei dati di
cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo
restando quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati
effettuati in esecuzione dell’accordo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.